Descrizione
La realizzazione di un intervento edilizio può essere subordinata al versamento del contributo di costruzione (Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 16).
Il contributo deve essere corrisposto al Comune da chi presenta una segnalazione certificata di inizio attività, muta la destinazione d’uso di un immobile o chiede il rilascio di un permesso di costruire per compiere attività edilizie, tranne specifici casi di esonero previsti dalla normativa vigente.
Tale contributo è dato dalla somma degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, della quota di smaltimento rifiuti e dal contributo sul costo di costruzione. Talvolta, però, il contributo può essere soggetto a riduzioni (risparmio energetico, densificazione, edilizia convenzionata, etc.) o maggiorazioni (consumo suolo, intervento in sanatoria).
In particolare, Il rilascio del permesso di costruire in sanatoria può essere subordinato al pagamento, a titolo di oblazione, del contributo di costruzione in misura doppia (Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 36).
In altri casi l’intervento edilizio può essere invece soggetto al versamento di una sanzione pecuniaria a seguito del verificarsi di un delle seguenti condizioni:
- mancata comunicazione asseverata dell’inizio dei lavori (Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 6-bis);
- mancata comunicazione della segnalazione certificata di agibilità (Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 24);
- realizzazione di interventi eseguiti in parziale difformità dal titolo abilitativo (Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 34);
- realizzazione di interventi in assenza o difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività (Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 37);
- ritardato od omesso versamento del contributo di costruzione (Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 42).
L’importo del contributo di costruzione viene stabilito dall’Amministrazione con proprie delibere.
In Comune di Abbadia San Salvatore …



COSTO DI COSTRUZIONE
Il contributo sul costo di costruzione, afferente al Permesso di Costruire ed alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività, è applicato in misura variabile come indicato nella tabella D (Comuni con coefficiente territoriale minore di 0,80) per la residenza. All’ art. 121 della L.R.1/05 è stabilito che ogni cinque anni la Giunta Regionale deve determinare il costo di costruzione per i nuovi edifici e nei periodi intercorsi detto costo è adeguato annualmente ed autonomamente in ragione delle variazioni dei costi di costruzione accertati dall’ ISTAT. Considerando che la Regione Toscana non ha ancora provveduto alla determinazione del costo di costruzione, si ritiene di aggiornare l’importo relativo al costo di costruzione determinato con Deliberazione di Giunta Municipale n° 34 in data 11/04/2013 aggiornandolo ad € 291,12 al mq. di costruzione.
Per la destinazione direzionale, commerciale, alberghiera la quota relativa al costo di costruzione da applicarsi in % è la seguente:


VERSAMENTI E RATEIZZAZIONI
Gli oneri di urbanizzazione ed il costo di costruzione sono calcolati dal Comune all’ atto del rilascio del Permesso di costruire; in caso di Segnalazione Certificata di Inizio Attività il calcolo è effettuato a cura del progettista e dovrà essere allegato alla S.C.I.A. all’ atto della presentazione con la copia dei versamento effettuati.
Gli oneri relativi al permesso di costruire , S.C.I.A. ed alle richieste di cui agli articoli n. 200,201,202,206,209, della L.R.T. 65/2014 devono essere corrisposti in unica soluzione, oppure in caso di importi superiori ad € 10.000,00 può essere avanzata richiesta di rateizzazione , la quale è prevista in numero di quattro rate semestrali , di cui la prima deve essere versata al momento del rilascio entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione del rilascio del titolo pena applicazione di maggiorazione ( art. 192 della L.R.T. 65/2014), per le restanti rate maggiorate degli interessi legali, deve essere prodotta apposita polizza fideiussoria emessa da istituto bancario o assicurativo abilitati, il relativo importo sarà pari alla somma delle restanti rate maggiorata degli interessi legali .
Detta polizza potrà essere svincolata solo con nulla osta del Comune, previa verifica dei versamenti effettuati. In caso di ritardato od omesso versamento si applicheranno le sanzioni di cui all’ art.192 della L.R.T. 65/2014.
Per le istanze di sanatoria si applicano le stesse procedure previste per i permessi di costruire.
EDILIZIA CONVENZIONATA
Per gli interventi di edilizia abitativa, compresi quelli sugli edifici esistenti ai sensi dell’ art. 17 comma 1° e 2° del DPR 380/2001 , il contributo sugli oneri di urbanizzazione e costo di costruzione , è ridotto alla sola quota relativa agli oneri di urbanizzazione, applicata nella misura minima stabilità dal Comune (senza maggiorazione), qualora l’interessato si impegni alla stipula di una convenzione con il comune (art. 186 e 187 della della L.R.T. 65/2014) .
Monetizzazione PARCHEGGI
€/mq. 90,00 con un minimo di mq. 12,50 a Parcheggio